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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2020, n. 29609
Infortunio mortale con un trattore cingolato in pessimo stato di manutenzione e obbligo formativo
La circostanza che l'Accordo Stato-
Le questioni agitate nel processo, sulle quali si sono concentrati i giudici di merito, pervenendo a conclusioni conformi, attengono infatti alla violazione di una serie di regole cautelari contenute nel d.lgs.81/2008 e segnatamente: l'art.36, intitolato alle informazioni ai lavoratori; l'art.37, riguardante la formazione dei lavoratori; l'art.71, che fa obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere; l'art.73, secondo il quale, nell'ambito degli obblighi di cui agli artt.36 e 37 il datore di lavoro provvede alla formazione dei lavoratori circa l'uso delle attrezzature messe a disposizione, con riferimento sia alle normali condizioni di impiego sia alle situazioni anormali prevedibili, e provvede altresì ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, affinché possano essere utilizzate in modo idoneo e sicuro.
Si tratta di obblighi immediatamente cogenti, che ripropongono, con maggiore incisività, la precedente disciplina in tema di sicurezza del lavoro, che nulla hanno a che vedere con le specifiche abilitazioni ovvero le condizioni considerate equivalenti cui fa riferimento il ricorrente.
Ciò posto è emerso documentalmente e non è oggetto di contestazione che il G.F. -
Dunque la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento della prova, avendo posto a base della propria decisione elementi fattuali acquisiti al processo, ai quali ha dato una lettura coerente e logica, non mancando di sottolineare come l'indagine amministrativa fosse stata sul punto alquanto superficiale, essendosi limitata all'acquisizione acritica del documento attestante, in realtà solo apparentemente, l'avvenuta formazione ed informazione del lavoratore sull'uso del trattore e sui rischi inerenti tale attività.
Né all'adempimento di tali obblighi il datore di lavoro poteva sottrarsi in considerazione dell'asserita esperienza dell'anziano G.F. che secondo l'opinione espressa da due testi -
Si ricorda infatti che "Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa" (Sez.4, n.8163 del 13/2/2020, Rv.278603; Sez.4, n.49593 del 14/6/2018, Rv.274042).
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42305
Caduta fatale durante la posa in opera di ringhiere su edificio in costruzione.
Mancanza di formazione e di cintura di sicurezza
4. La giurisprudenza di questa Corte ha tratteggiato i contorni ed i contenuti dell'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni. Questi ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez. 3, n. 4063 del 04/10/2007, Rv. 238540; Sez. 4, n. 41997 del 16/11/2006, Rv. 235679). Il D.Lgs. n. 626 del 1994, al quale occorre fare riferimento ratione temporis, all'art. 3, comma 1 lett. s) pone la "informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro" tra le misure generali di tutela. Gli artt. 21 e 22 del citato decreto prevedono e definiscono i contenuti degli obblighi di informazione e di formazione, intesi quindi come attività ed obiettivi distinti. In particolare, il citato complesso normativo definisce sia l'oggetto della formazione, dovendo aver attinenza specifica al posto di lavoro e alle mansioni assegnate al lavoratore, che la tempistica, essendo evidenziati per la somministrazione della formazione i momenti dell'assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la modifica per evoluzione o per innovazione del quadro dei rischi, e prevede anche il coinvolgimento degli organismi paritetici previsti di cui all'art. 20. Va altresì sottolineato che il regolamento di attuazione del d.lgs 626/1994 (dm 16/1/1997, n.27, intitolato " individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione") stabilisce, all'art. 4, che " l'attestazione della avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro". Detto breve richiamo del profilo normativo dell’attività di formazione che il datore di lavoro deve assicurare permette dunque di ribadire il seguente principio, già affermato da questa Sezione, secondo cui "in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge" (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014; Rv. 259219 ; ; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266860). Sul punto, dunque, la sentenza impugnata è pienamente rispettosa -